Pubblicato il giorno 2 luglio 2018 Archiviato in: Normativa Risorse

CEATL, Linee guida per i contratti di traduzione

Il CEATL-Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires ha pubblicato, il 10 maggio 2018, una serie di linee guida sui contratti di edizione di traduzione per una corretta ed equa cessione dei diritti d’autore. Qui di seguito alcuni punti fondamentali.

Link alla versione integrale del documento in lingua italiana in calce a questo articolo e nella sezione Normativa del sito.

 
È imperativo che traduttore e committente stipulino un contratto prima dell’inizio del lavoro. Tale contratto deve avere forma scritta, deve essere basato su contratti tipici, ove esistenti (per “contratto tipico” si intende un contratto che per contenuto e forma è disciplinato dalla normativa e che viene designato in modo specifico, es. “contratto di edizione”), o su contratti convenuti tra le associazioni di categoria degli autori e degli editori e, in ultimo, deve essere oggetto di una negoziazione reale basata sulle specificità dell’incarico.

La cessione dei diritti deve riguardare una sola edizione a stampa o avere una durata limitata nel tempo, non eccedente i 10 anni.
Nel caso in cui non siano previste royalty, la durata deve essere minore.

I diritti ceduti e le condizioni di tale cessione devono essere oggetto di negoziazione. Il contratto non può prevedere la cessione in blocco dei diritti né la cessione dei diritti di utilizzazione economica del lavoro tramite tecnologie non ancora esistenti né la cessione di eventuali diritti previsti in futuro dalla normativa.

Il contratto deve rispettare i diritti morali dell’autore stabiliti dalla Convenzione di Berna, in particolare, il diritto alla paternità dell’opera e il diritto di integrità dell’opera (cioè, il diritto di conoscere e approvare eventuali modifiche del proprio testo attraverso un corretto processo di revisione e correzione delle bozze di stampa).

Il compenso spettante al traduttore deve essere oggetto di negoziazione e deve tenere conto della lunghezza e della complessità del testo, come anche di altri fattori (esperienza del traduttore, prospettive di vendita…).

Il contratto dovrebbe prevedere anche un pagamento in royalty e, in caso negativo, dovrebbe comunque consentire al traduttore di partecipare al successo dell’opera, prevedendo un ulteriore compenso al raggiungimento di una certa soglia di vendite stabilita. Il traduttore dovrebbe ricevere, inoltre, una percentuale dei profitti derivanti da utilizzi secondari dell’opera quali audiolibri, e-book, book club, ecc.

Non sono accettabili contratti che prevedono il pagamento alla pubblicazione dell’opera. Il pagamento deve essere collegato alla consegna o all’accettazione della traduzione, che in ogni caso non può avvenire oltre un mese dalla consegna.

L’editore deve inviare regolarmente al traduttore un rendiconto sulle vendite dell’opera anche se il contratto non prevede royalty, in modo che il traduttore possa essere informato sulle modalità di sfruttamento dell’opera e sui profitti da essa generati.

Scarica il documento integrale in versione originale inglese: Guidelines for Fair Contracts
Scarica il documento integrale in versione italiana