giurisprudenza di interesse per i
traduttori editoriali
a
cura di Fabrizio Megale (AITI)
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I riassunti del contenuto essenziale delle
sentenze sono a cura dell'autore di questa pagina. 1. Creatività dellopera originaria Questa giurisprudenza è importante perché, se l'opera originaria ha natura creativa, quindi è opera dell'ingegno, si presume che sia creativa anche la sua traduzione, con conseguente insorgenza del diritto d'autore per il traduttore. 1.1 Opere in generale La condizione per ammettere la tutela è la presenza nel mero dato informativo di una ridondanza comunicativa che lo renda apprezzabile in vista della soddisfazione di un bisogno dei destinatari, che può essere, indifferentemente, estetico (come per le opere letterarie) o pratico (come per le didattiche e le scientifiche o per le raccolte c.d. ragionate di dati ripartiti per materie o per settori). (Trib. Torino, 17 luglio 1997, in FABIANI, I contratti di utilizzazione delle opere dellingegno, Milano, Giuffrè, 2001, 300) 1.2 Manuali utente di computer Esaminando il contenuto del manuale oggetto della causa, va rilevato come, unitamente a parti puramente descrittive della macchina e delle sue componenti, vi siano sezioni con contenuto introduttivo o didattico. I dati tecnici risultano coordinati da elementi creativi sia per il profilo lessicale e discorsivo, sia per gli elementi formali e grafici. Non si tratta quindi solo di un mero libretto di istruzioni, con le indicazioni delle manovre che lutente deve svolgere e delle risposte automatiche che la macchina fornisce. Va inoltre ricordato che ai fini del diritto dautore lopera è protetta nel suo insieme, onde è sufficiente per la sua tutelabilità che una parte di essa rivesta carattere creativo. Da tutto quel che precede si conclude che il manuale in esame sembra partecipare delle caratteristiche dellopera di carattere scientifico e più precisamente didattico. (Pret. Milano, 2 febbraio 1990, in Foro it., I, 2669-2670; nello stesso senso Pret. Torino, 6 agosto 1987, in Rep. Foro it., voce Diritti dautore, n. 61 e Pret. Pisa, 11 aprile 1984, in Rep. Foro. it., voce Diritti dautore, n. 37) 1.3 Videogiochi I videogiochi non sono considerati programmi per elaboratore, bensì opere composte da sequenze di immagini in movimento, con personaggi e situazioni che possono variare per effetto dellazione dei giocatori. Essi sono assimilati allopera cinematografica, in quanto il risultato creativo è composto dalla combinazione di una storia e di un software, fra loro tuttavia nettamente distinti e separatamente tutelabili. (Trib. Torino, 17 ottobre 1983, in Dir. aut., 1984, 57)
2. Creatività della traduzione Questa giurisprudenza è importante perché, essendo tutelate dal diritto d'autore solo le traduzioni di carattere creativo, occorre individuare quali criteri fanno sorgere la creatività nel campo delle traduzioni. Non sono creative le traduzioni di manuali di istruzioni per luso di determinate apparecchiature (nella fattispecie, una macchina fotografica) quando i termini adoperati, sotto il profilo tecnico, devono essere rigorosamente corrispondenti a quelli adottati uniformemente nelle varie esperienze linguistiche e si esige dal traduttore unattività meccanica e pedissequa di mera trasposizione linguistica di termini in gran parte coatti e predeterminati (e comunque noti in anticipo). (Trib. Torino, 24 luglio 1995, in Giust. civ., 1996, 871-873; concorde, in precedenza, Trib. Roma, 6 febbraio 1993, in Dir. aut., 1993, 491) Il requisito di creatività della traduzione va individuato nella possibilità di una scelta fra parole e frasi, essenziale per la personalizzazione del mero dato informativo e per la sua riferibilità ad un autore ben individuato o individuabile. (Trib. Torino, 24 luglio 1995, già citata) Per far sorgere un'opera dell'ingegno, e quindi il relativo diritto d'autore, la soglia di creatività può anche essere minima. E' sufficiente che il giudice individui nell'opera un minimo di personalizzazione della forma espressiva. (Cass. 2 dicembre 1993, n. 11953, in Dir. aut., 1994, 593 e Cass. 2 giugno 1995, n. 908, in Annali it. dir. aut., 1997, 440) 3. Traduzione e adattamento dei dialoghi cinematografici Ladattamento in italiano del dialogo è opera dell ingegno, in quanto costituisce unelaborazione di carattere creativo dellopera originale (la sceneggiatura). Essa viene protetta dagli artt. 4 e 7 della legge sul diritto d'autore, gli stessi che sono a fondamento della tutela giuridica della traduzione. Il nome del traduttore-adattatore deve essere indicato nei titoli di testa o di coda del film. (Trib. Roma, 6 febbraio 1993, in Dir. aut., 1993, 491) 4. Diritto di integrità (revisione della traduzione) Lautore, anche qualora abbia contrattualmente dato il proprio consenso preventivo e generico a permettere modifiche alla propria opera, ad esempio per migliorarne la commerciabilità, conserva ugualmente il diritto di agire quando siano intaccati il suo onore o la sua reputazione. Lautorizzazione contrattuale preventiva riguarda quindi solo le modificazioni che non possano determinare alcun pericolo di pregiudizio in tale ambito. (Pret. Roma, 30 agosto 1966, in Dir. aut., 1966, 396-397, e Pret. Roma, 21 febbraio 1970, in Dir. aut., 1970, 103-106) Devono ritenersi pregiudizievoli alla reputazione di un autore tutte quelle modificazioni dellopera, sia di forma che di sostanza, le quali si manifestano idonee a determinare uno sfavorevole giudizio su di lui, in quanto autore, nel pubblico e particolarmente nellambiente culturale in cui egli opera, con dannose ripercussioni sulla valutazione, anche dal punto di vista economico, della sua produzione artistica. (Trib. Milano, 25 marzo 1966, in Riv. dir. ind., 1966, II, 85) Laccertamento del pregiudizio alla reputazione dovrebbe essere compiuto prendendo come più vasto criterio non solo la estimazione già goduta dal soggetto nel suo ambiente, ma anche le prospettive future che lopera può aprire nellambito delle persone cui è diretta. (Pret. Roma, 21 gennaio 1967, in Giust. civ., 1967, I, 416-428) L'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione. Tali modifiche ricomprendono evidentemente anche quelle lesive dellonore e della reputazione, come sembra chiaramente emergere dall'art. 22 della legge sul diritto d'autore. Invece l'azione di disconoscimento della paternità dell'opera può ammettersi in qualunque caso. (Pret. Roma, 20 novembre 1970, in Dir. aut., 1971, 312-329) Il disconoscimento di paternità dell'opera da parte del suo autore può essere invocato anche quando le modificazioni non siano pregiudizievoli dellonore e della reputazione, ossia in presenza di qualsivoglia modifica allopera. (Pret. Roma, 30 agosto 1966, in Dir. aut., 1966, 396-397) 5. Contratto di edizioneCom'è noto, ai sensi dell'art. 107 della legge, i diritti d'autore possono essere ceduti non solo con il tipico contratto di edizione di traduzione (di cui agli artt. 118 e 130), ma anche con gli altri contratti esistenti nel nostro ordinamento, fra i quali spiccano, per la loro frequenza, i contratti di prestazione d'opera intellettuale, meno favorevoli per il traduttore. Nel contratto di edizione tipico lutilizzazione dei diritti dellautore da parte delleditore acquirente deve avvenire nei limiti di quanto convenuto espressamente dalle due parti nel contratto (elencazione dettagliata dei diritti trasferiti), non già senza restrizione alcuna. Pertanto è al contenuto effettivo del contratto che bisogna risalire per stabilire di volta in volta lesatta portata della cessione dei diritti. (Cass. 27 maggio 1957, n. 1946; Cass. 16 luglio 1963, n. 1938; Cass. 6 marzo 1969, n. 716; Cass. 7 giugno 1982, n. 3439) La prova delleventuale trasferimento integrale dei diritti incombe a chi l invoca. (Trib. Milano, 22 maggio 1972, in Dir. Aut., 1972, 315) La ripubblicazione di una traduzione dopo la scadenza ventennale del contratto di edizione, senza che se ne sia stipulato uno nuovo, fonda un diritto del traduttore al risarcimento dei danni, che possono essere determinati in base al criterio del giusto prezzo del consenso dell'avente diritto. (Trib. Milano, 13 maggio
1996, in Annali it. dir. aut.,
1997, 744-751) 6. Contratto di prestazione dopera La stipulazione di un contratto di prestazione dopera, lungi dal comportare automaticamente la inapplicabilità della legislazione sul contratto di edizione, mantiene validi comunque gli articoli di questultima contraddistinti dalla generalità. (Trib. Latina, 1° luglio 1989, in Dir. aut., 1990, 393; Trib. Napoli, 21 maggio 1991, in Dir. aut., 1992, 388) Anche agli altri contratti di trasmissione dei diritti si applicano alcune delle disposizioni inderogabili previste per i contratti di edizione tipici. Sono estendibili ai contratti di prestazione dopera intellettuale, però, non automaticamente tutte le norme di tutela del contratto di edizione ma solo alcune di esse, segnatamente quelle che costituiscono espressione di una tutela dellautore da riconoscersi in via generale. In particolare deve trovare applicazione per analogia in tutti i contratti, qualunque ne sia quindi la forma, il più volte ricordato art. 119 (distinzione delle singole facoltà economiche che lautore trasferisce), soprattutto dove prescrive (comma quinto) che lalienazione di uno o più diritti non implica il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, salvo patto contrario. (Cass. 7 febbraio 1961, n. 247, in Foro pad., 1962, I, 40; Cass. 23 dicembre 1982, in Dir. aut., 1983, 405) Quando dalle clausole di un contratto di traduzione manca ogni specificazione di durata del contratto e si evince che non si tratta di contratto di edizione, bensì di contratto di prestazione d'opera, non si applica la durata ventennale della cessione dei diritti di utilizzazione, disposta dalla legge per il solo contratto di edizione, e tali diritti d'autore vengono ceduti al committente per sempre. (Trib. Torino, 5 novembre 1997, in Annali it. dir. aut., 1999, 489-493) 7. CompensoIn un contratto di traduzione, la pattuizione del compenso a stralcio non basta, da sola, a far desumere la inesistenza del contratto di edizione e lesistenza, al suo posto, del contratto di prestazione dopera, poiché lart. 130 ammette la possibilità del compenso a stralcio espressamente per il contratto di edizione di traduzione. (Trib. Roma, 4 aprile 1995, in Annali it. dir. aut., 1995, 668-670) In caso di mancata determinazione pattizia del compenso in un contratto di traduzione, trova applicazione analogica lart. 1474 c.c., con riferimento al compenso che leditore normalmente riconosce per opere analoghe. La percentuale richiesta in giudizio dal traduttore (in mancanza di espressa previsione contrattuale) era del 5% del prezzo di copertina defiscalizzato, pretesa fondata sui suoi precedenti contratti a percentuale, mentre quella proposta dalleditore era del 3%. Il giudice ha accolto questultima percentuale, trattandosi di edizione economica destinata a larga diffusione, nella quale il minor prezzo di copertina giustifica una riduzione, compensata dallo smercio più ampio. (Trib. Milano, 13 maggio 1996, in Annali it. dir. aut., 1997, 744-751) |