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CONTRATTO N. 1
Roma, addì...
Gentile***,
In
relazione alle nostre conversazioni, Le confermiamo con la presente il
nostro interesse nei termini seguenti:
Siamo lieti di affidare a ***, d’ora in poi indicato come il Traduttore,
l’incarico di tradurre in lingua italiana circa 400 pagine
dell’opera
***
alle seguenti
condizioni:
-
Il Traduttore
cede all‘Editore tutti i diritti di utilizzazione economica della
traduzione, nessuno escluso. Autorizza altresì l’Editore a cedere ad
altri tutti i diritti acquisiti grazie al presente contratto, sia in
tutto sia in parte, sia in Italia sia all’estero.
-
La
cessione dei diritti di traduzione sopra elencati ha la durata di venti
anni
dalla data del presente contratto.
[L’indicazione del termine significa che non si tratta di un
acquisto in toto, come peraltro sarebbe possibile a termini di legge, ma
che si entra nel vero e proprio contratto di edizione e quindi mancano
tutte le indicazioni inerenti al tipo di contratto, se “per edizione” o
“a termine”, ossia il numero delle edizioni e degli esemplari per
edizione o, rispettivamente, il numero minimo degli esemplari per
edizione].
-
L’Editore,
quale concessionario unico dei diritti di cui sopra, corrisponderà al
Traduttore la somma di *** a cartella di 2000 battute (cifra soggetta a
ritenuta ai sensi dell’art. 49, lettera 13, del DPR 917/86) per la
traduzione dell’opera.
-
L’Editore
verserà al traduttore il 50% del compenso dovuto all’atto
dell’approvazione della traduzione; il restante 50% all’atto della
pubblicazione dell’opera, [prevista per il….
Manca l’indicazione di QUANDO avverrà la pubblicazione. In base all’art. 127
L.d.A., infatti, “tale termine non può essere superiore a due anni,
decorrenti dal giorno dell’effettiva consegna all’editore dell’esemplare
completo e definitivo dell’opera. In mancanza di termini contrattuali,
la pubblicazione […] deve avere luogo non oltre due anni dalla
richiesta scritta fattane all'editore. E’ nullo il contratto che rinuncia alla
fissazione di un termine o che contenga la fissazione di un termine
superiore al termine massimo sopra stabilito”].
-
Il Traduttore
si impegna a restituire all’Editore (a mezzo corriere e con spese a
carico dell’Editore se da fuori ***), le bozze corrette entro e non
oltre il decimo giorno a partire dalla data di spedizione da ***. Se la
casa editrice non riceverà in tempo utile tali materiali sarà costretta
a procedere senza tenerne conto.
-
Nel volume
figurerà la dicitura Traduzione di *** [Attenzione:
pochi contratti contengono questa clausola ESSENZIALE].
-
Il
Traduttore dichiara di essere il solo responsabile della traduzione e
garantisce la proprietà e l’originalità dell’opera; si impegna a non far
pubblicare né in proprio né in collaborazione con altri, né sotto
l’anonimo, né sotto pseudonimo la propria traduzione cui si riferisce il
presente contratto.
-
Qualora a
nostro avviso la traduzione contenesse errori di interpretazione o si
rivelasse letterariamente insufficiente o comunque non conforme alle
indicazioni ricevute, noi potremo, a nostra scelta, o liberarci da ogni
obbligo restituendo la copia del dattiloscritto ovvero affidarne ad
altri la revisione (nel qual caso nessuna obiezione potrà essere mossa
dal traduttore, cui spetta soltanto la facoltà di chiedere che venga
omessa l’indicazione del suo nome). Se il dattiloscritto non risulterà
conforme alle norme dattilografiche indicate, la casa editrice
restituirà il lavoro e il Traduttore avrà tempo quindici giorni per
apportare le correzioni richieste. Se entro quindici giorni questa
correzione non sarà effettuata, la casa editrice si riserva il diritto
di affidare a terzi il lavoro di preparazione per la stampa. Le spese
sostenute dalla casa editrice per la revisione letteraria o
dattilografica del testo, verranno addebitate al traduttore.
-
Il Traduttore
si impegna a consegnare entro e non oltre il *** due copie del
dattiloscritto completo in chiara stesura, tale da consentire la facile
lettura e la possibilità di introdurre le variazioni e correzioni che
fossero ritenute opportune, In caso di mancata consegna della seconda
copia del dattiloscritto saranno addebitate le spese per le fotocopie.
Per dattiloscritto chiaro e completo si intende:
-che devono
essere indicate puntualmente, ogni volta esistano, le migliori e più
recenti traduzioni italiane dell’opera straniera citate nel testo o
nelle note con i riscontri di pagina da un’edizione all’altra;
-che devono
essere reperite e indicate le edizioni originali delle opere straniere
citate nel testo o nelle note;
-che devono
essere riprodotti direttamente dall’originale italiano gli eventuali
passi di autori italiani citati in traduzione;
-che devono
essere trascritti correttamente i nomi stranieri con particolare
attenzione alla accentatura. Insieme con il testo della traduzione il
Traduttore consegnerà alcune proposte per il titolo dell’edizione
italiana.
-
La mancata
consegna del dattiloscritto completo nei termini indicati al punto 9
consentirà all’Editore di considerare risolto di diritto l’accordo. Nei
casi di forza maggiore che dovranno essere tempestivamente comunicati
(con anticipo di almeno due mesi) e in base ad accordi successivi,
l’Editore si potrà avvalere del materiale consegnato, in qualunque stato
si trovi, utilizzandolo nella stessa forma o dopo elaborazioni, potendo
omettere o citare il nome del traduttore. In caso di ritardata consegna
del dattiloscritto senza il preavviso di cui sopra e senza motivate
giustificazioni, l’Editore dedurrà una penale del 10% per ogni dieci
giorni di ritardo.
-
A
pubblicazione avvenuta il Traduttore riceverà gratuitamente dall’Editore
n° 3 copie dell’opera. Potrà acquistarne altre per uso non commerciale
usufruendo dello sconto del 30%.
-
Solo
competente per ogni eventuale controversia sarà il Foro di ***.
LUOGO, DATA E
FIRMA DELL’AUTORE
Vengono espressamente letti e
approvati i punti 1, 8, 10 e 12 del presente contratto.
FIRMA DELL’AUTORE
FIRMA DELL'EDITORE
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CONTRATTO N. 2
Ci riferiamo ai colloqui intercorsi
per confermarLe qui seguito i termini delle nostre intese:
1) La*** (di seguito indicata come la
Casa Editrice), Le affida l'incarico, che Ella accetta, di tradurre
l'opera*** [il titolo deve sempre essere
indicato].
2) Ella agendo per sé, Eredi e aventi
causa a qualsiasi titolo, cede alla Casa Editrice tutti i diritti di
utilizzazione economica della traduzione previsti dalla legge sul diritto
d'autore.
3) Ella si impegna a consegnare alla
Casa Editrice Il testo della traduzione, completo e pronto per la stampa,
in condizioni di ordine e chiarezza tali da permetterne la corrente
lettura e la facile utilizzazione, entro il ***
In particolare, di tale testo ci
fornirà i floppy disks in formato *.DOC perfettamente compatibile con
Microsoft Word 5.5 per Dos. oppure in formato Microsoft Word 4 per
Macintosh, e una (possibilmente due) stampate complete.
Ella avrà inoltre cura di seguire
scrupolosamente le norme redazionali che troverà accluse a questa lettera.
Ogni costo derivante dalla mancata osservazione delle norme redazionali
sarà posto a Suo carico.
4) Quale corrispettivo per la cessione
di tutti i diritti di utilizzazione della Sua traduzione la Casa editrice
le corrisponderà un compenso a forfait di *** per ogni cartella di 2000
battute (calcolate sul dischetto), al lordo delle ritenute di legge sulle
opere d' ingegno (comma 2° art-49 del T.U.I.R.). Tale compenso le verrà
corrisposto secondo le seguenti modalità: 30% a 30 giorni datici consegna
dei materiale; saldo a pubblicazione del libro, comunque non oltre i 120
giorni dalla consegna del materiale. La pubblicazione avverrà al massimo
entro due anni dalla firma del presente contratto
[art. 127 legge sul diritto d’autore]. Qualora la traduzione
contenesse errori di interpretazione o insufficienze stilistiche tali da
renderle impubblicabIle senza una adeguata revisione, e ciò a esclusivo
giudizio della Casa Editrice, il costo di tale revisione verrà detratto
dalla somma sopra stabilita. In questo caso inoltre, ove l’Editore lo
ritenesse necessario per assicurare il corretto svolgimento dei processo
produttivo, Ella si impegna a riportare con chiarezza le correzioni
indicate dalla C.E. sul floppy disk della sua traduzione.
[5) Nel
volume verrà apposta la dicitura “Traduzione di***]
6) Ella riceverà *** copie dell'opera;
altre copie potranno essere da Lei acquistate con lo sconto d'uso del 30%.
7) Ella riconosce alla Casa editrice
la facoltà di trasferire totalmente o parzialmente ad altri i diritti
acquistati con la presente lettera.
8)
Il presente contratto avrà una durata di anni decorrenti dalla pubblicazione
dell'opera.
[Anche in questo caso, l’indicazione del termine
significa che non si tratta di un acquisto in toto, come peraltro sarebbe
possibile per legge, ma che si entra nel vero e proprio contratto di
edizione e quindi mancano tutte le indicazioni inerenti al tipo di
contratto, se “per edizione” o “a termine”, ossia il numero delle
edizioni e degli esemplari per edizione o, rispettivamente, il
numero minimo degli esemplari per edizione]
9) Decorso il periodo di
dieci anni, ove la Casa Editrice
intendesse continuare la pubblicazione dell'opera, Ella si impegna, a
parità di condizioni eventualmente offerte da altri, ad accordare la
preferenza alla Casa Editrice.
10) Foro competente per ogni eventuale
controversia derivante dal presente contratto è il Foro di ***
Voglia cortesemente restituirci la
"copia per l'Editore" del presente accordo, da Lei firmato per
accettazione e concordanza.
FIRME
Si dichiara di aver letto e quindi di
conoscere e specificamente approvare: la clausola relativa alla scadenza
di consegna e alla mancata osservanza delle norme redazionali dì cui
all'art. 3; la clausola relativa al costi di revisione di cui
all’art. 4; la clausola relativa al Foro di *** per competenza
esclusiva di cui all'art, 9.
Firma per accettazione
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Contratto n. 3
(stilato
da una società di servizi)
Data,
Facendo seguito agli accordi intercorsi tra la società*** con sede in ***,
d’ora in poi chiamata ”Committente”
e
la signora *** nata a *** il *** e residente a ***, C.F. *** d’ora in poi
chiamato ”Traduttore”
si conferma l’incarico di Tradurre per nostro conto parte dell’opera dal
titolo ***
Oggetto dell’incarico
Traduzione da
*** a italiano seguendo originali da noi forniti. Il testo dovrà esserci
fornito in formato Word e consegnato ai nostri uffici secondo le modalità
concordate con la Redazione.
1) II lavoro
dovrà
essere svolto secondo le specifiche convenute con la Redazione che il
Traduttore dichiara di conoscere e di accettare integralmente. Il
Traduttore dichiara di possedere la competenza e il know-how necessari
alla esecuzione del lavoro assegnato in relazione al contenuto specifico
del lavoro stesso e di eseguirlo con la massima diligenza.
2) Il
Traduttore potrà liberamente organizzare la propria attività seguendo le
direttive impartite dal Committente, apportando tutte quelle modifiche che
verranno dal Committente stesso ritenute necessarie e rispettando comunque
i tempi.
3) Il
Traduttore si impegna ad eseguire e consegnare il lavoro commissionato
alle seguenti scadenze:
1a parte entro il ***
saldo entro il ***
Il Traduttore si
impegna inoltre a conservare, per un periodo minimo di 6 mesi, una copia
completa del lavoro eseguito.
4) II
compenso per la traduzione di questo titolo sarà di ***/battuta al lordo
delle ritenute di legge; e verrà corrisposto previo ricevimento di
regolare documento a 90 gg. data fattura fine mese
[clausola positiva: la data di pagamento dipende
dal traduttore].
5) Nella
determinazione del compenso di cui al precedente punto 4) si intende
compresa anche la cessione dei diritti di utilizzazioni economica
del lavoro di traduzione, di scrittura ed adattamento di testi o parte di
essi, ai sensi dell’art. 2581 del C.C.
Pertanto, il Committente, in via totale e definitiva
[questa espressione indica che si tratta di un vero
e proprio contratto di cessione e non di edizione, quindi è
corretto che non sia previsto un termine],
ne avrà la piena disponibilità all’utilizzo in ogni forma e modo, con
facoltà di pubblicazione in tutti i paesi del mondo e/o di sua eventuale
cessione.
6) Con
l’accettazione del presente incarico, Il Traduttore si impegna inoltre
alla totale riservatezza sulle informazioni, sia di natura
tecnico-redazionale che editoriali, di cui verrà a conoscenza nel corso
delle lavorazioni.
7) Il
presente contratto potrà essere risolto salvo maggiori danni, qualora non
venissero rispettate le date di consegna o nell’eventualità che il lavoro
fornito dal Traduttore non venisse approvato dalla Redazione poiché non
corrispondente ai criteri, alla qualità e alla modalità di consegna
concordata.
8) Per ogni
eventuale controversia il Foro competente
è ***
Voglia
cortesemente restituire la seconda copia del presente accordo firmata per
accettazione. Diversamente il Committente si riterrà libero dai vincoli
contemplati nella presente.
L’Amministratore Unico
Il Traduttore
Si accettano
e si sottoscrivono i punti 5), 6) e 7).
[Il richiamo alla clausola 6 è superfluo,
perché non si tratta di una clausola vessatoria. Andrebbe invece indicata
la clausola 8, ma si tratta di un problema della controparte perché il
traduttore può, se si verifica il caso, eccepirne l'inefficacia nei propri
confronti]
L’Amministratore Unico
Il Traduttore
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CONTRATTO N. 4
Fra *** di qui in
avanti chiamato L’AUTORE che determina ai fini del presente accordo di
eleggere domici1io fiscale in *** e *** di qui in avanti chiamata
L’EDITORE, in persona del suo Direttore Editoriale *** si conviene
e si pattuisce quanto segue:
-
L’Autore agendo
per sé, eredi e aventi causa a qualsiasi titolo cede all’Editore,
per la durata di venti anni tutti i diritti esclusivi di utilizzazione
economica che spettano all’ Autore per la traduzione dell’Opera, che
uscirà in una prima edizione entro il 2002.
-
L ‘Autore allo
scadere del presente accordo, concederà all’Editore un diritto di
opzione per l’eventuale rinnovo dell’accordo stesso.
-
L’Autore
dichiara di essere unico autore ed esclusivo proprietario e di avere
tutte te facoltà necessarie a stipulare il presente accordo. Egli
garantisce il pacifico godimento dei diritti ceduti, ed assicura che la
pubblicazione non violerà né in tutto, né in parte, diritti di terzi,
facendo salvo l’Editore da tutti i danni e le spese che potessero
provenirgli.
-
La traduzione
dovrà essere consegnata all’Editore su dischetto e accompagnata da una
stampata entro e non oltre *** perfettamente rivista anche netta
punteggiatura e tale da poter essere immediatamente ‘utilizzata per la
stampa senza bisogno di ulteriori revisioni o modifiche. In tal senso la
traduzione dattiloscritta dovrà adottare le norme redazionali e la
simbologia indicate dall’Editore. Se entro la data stabilita la consegna
non sarà avvenuta, l’Editore avrà la facoltà di considerare sciolto
l’accordo.
-
Qualora la
traduzione contenga errori o insufficienze stilistiche tali da renderla
impubblicabile senza un ulteriore rifacimento - e ciò ad esclusivo
giudizio dell’Editore che a richiesta fornirà al traduttore una
sufficiente documentazione- il compenso per la necessaria revisione
verrà detratto dalla somma globale stabilita quale corrispettivo per la
traduzione.
-
L’Autore ha
diritto e si impegna a correggere e prontamente restituire le prime
bozze di stampa. Se l’Autore ometterà di restituire le bozze entro il
termine di 10 giorni l’Editore avrà il diritto di pubblicare il testo
nelle condizioni in cui è stato presentato dall’Autore e accettato
dall’Editore, ritenendosi bastanti l’ordinaria revisione editoriale e la
normale correzione delle bozze effettuata a cura dell’Editore.
-
Nella correzione
delle bozze, le maggiori spese dovute a correzioni apportate dall’Autore
al testo, saranno a totale carico dell’Autore e a questi addebitate, E’
esclusivamente riservato all’Editore il diritto dì scelta del tipo dì
edizione, carta, caratteri ecc,) e di stabilire o modificare il prezzo
di copertina.
-
Il compenso per
la traduzione fissato in *** lordi a cartella (2.000 battute) verrà
versato al traduttore all’uscita del volume.
-
L'Autore
ha diritto di ricevere dall’Editore n. 5 copie gratuite dell’opera e
avrà diritto allo sconto librario su quelle che intendesse acquistare
per uso proprio.
-
Sono
esplicitamente inclusi nella presente cessione i diritti secondari
dell’opera, qui di seguito elencati:
- diritti di
pubblicazione da parte di un book-club
- i diritti di
pubblicazione in edizione tascabile da parte di terzi
- diritti di
pubblicazione in edizione scolastica da parte di terzi
L’Editore si
riserva il diritto di pubblicare o permettere ad altri di pubblicare senza
alcun onere nei riguardi dell’Autore, brevi scelte dell’opera ritenute
opportune nell’interesse della diffusione.
-
L’Editore potrà
trasferire ad altri i diritti previsti nel presente accordo in tutti i
casi in cui l’Autore, previamente interpellato, non si dichiari contrario,
temendo un pregiudizio per il proprio onere e prestigio.
-
Le spese
dell’eventuale registrazione del presente accordo saranno divise a metà
fra le parti, qualunque sia la parte che provvederà all’adempimento.
-
Per tutto quanto
non previsto
nel presente
accordo valgono le norme delle leggi vigenti e in particolare quelle della
Legge sul Diritto d’Autore, in ogni caso il foro competente è quello di
***.
L’Editore
per la direzione
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CONTRATTO N. 5
Oggetto: contratto
di traduzione
Facciamo seguito ai colloqui intercorsi per propone il seguente accordo:
1) Oggetto del
contratto
L’:Editore affida al Traduttore, che accetta, l’incarico di tradurre
dal *** in lingua italiana l’opera ***
2) Cessione
dei diritti d’utilizzazione economica
Il Traduttore, agendo per eredi e aventi causa a qualsiasi titolo cede
all’Editore in via esclusiva tutti i diritti d’utilizzazione economica
della traduzione di cui al paragrafo i) senza limiti territoriali.
Pertanto s’intendono ceduti i diritti esclusivi di stampa e pubblicazione
in ogni forma di edizione (come volume, periodico, fascicolo, dispensa,
opera collettiva) e di vendita, d’utilizzazione di tatto o di parte, in
forma integrale o parziale o ridotta ad uso di antologie, compendi,
raccolte, dizionari, enciclopedie, di utilizzazione per ogni forma di
pubblicità e di promozione, di elaborazione e di trasformazione in ogni
forma e con ogni mezzo di riproduzione- mediante trasmissioni radiofoniche
e televisive anche via filo o via satellite, di adattamento e inserimento
in opere multimediali, di utilizzazione su supporti sonori, videomagnetici,
elettronici di ogni tipo quali, fra gli altri, dischi, nastri,
videocassette, CD, CD- Rom, CD4, CD-TV, banche di dati, di autorizzazione
dell’esercizio del diritto di prestito e di noleggio e per la riproduzione
parziale dell’opera mediante fotocopie e procedimenti analoghi ovvero
mediante copia elettronica e procedimenti analoghi.
3) Trasferimento dei diritti e sub licenze
Il Traduttore autorizza l’Editore a cedere ad altri i diritti
acquistati grazie al presente contratto, sia in tutto sia in parte, sia in
Italia sia all’ estero.
4) Durata della cessione
La cessione dei diritti di traduzione sopra elencati ha la durata di
venti anni dall’approvazione del dattiloscritto.
Il numero minimo di esemplari da stamparsi per ogni edizione non sarà
inferiore a mille copie.
5) Pacifico godimento dei diritti
Il Traduttore dichiara che la traduzione è inedita; dichiara inoltre
di essere l’unico autore ed esclusivo proprietario e di avere tutte le
facoltà necessarie per stipulare il presente contratto; garantisce, per
tutta la durata del contratto, il pacifico possesso e godimento dei
diritti ceduti; assicura che la traduzione non viola, né in tutto né in
parte, diritti di terzi facendo salvo l’Editore da tutti i danni e spese
che potessero provenirgli; s’impegna a prestare, a richiesta dell’Editore,
la propria collaborazione e assistenza qualora il pacifico
godimento dei diritti ceduti venisse turbato da parte di terzi e comunque
a tenere l’Editore indenne dalle pretese o azioni di terzi.
Il Traduttore s’impegna per tutta la durata del presente contratto a non
pubblicare o far pubblicare né in proprio né in collaborazione con
altri, né in forma anonima, né sotto pseudonimo, né con il nome di
congiunti altra traduzione dell’opera oggetto dei presente contratto.
6)
Consegna della traduzione
Il Traduttore
s’impegna a
consegnare il dattiloscritto della traduzione (su dischetto o altro
supporto magnetico), secondo le indicazioni ricevute dall’Editore
, completo, corretto e pronto per la stampa entro il *** (il
saldo).
Poiché il dattiloscritto non viene consegnato in
originale, in caso di perdita o di distruzione per colpa dell’Editore,
questi è tenuto a rimborsare al Traduttore solamente il costo
materiale della copia.
7) Risoluzione del contratto
In caso di mancato rispetto del termine o dei termini di consegna di
cui al paragrafo 6) l’Editore ha il diritto di risolvere il presente
contratto, previo invio a mezzo di raccomandata AR. di sollecito ad
adempiere entro 30 giorni dal ricevimento.
L’Editore potrà dichiarare risolto l’intero contratti oppure considerarlo
adempiuto per la sola parte tradotta e consegnata. Il compenso verrà
proporzionalmente ridotto e l’attribuzione di paternità della traduzione
parziale avverrà secondo le modalità d’uso.
8) Accettazione della traduzione
L’Editore si riserva di accettare la traduzione entro 90 giorni dalla
consegna. Trascorso inutilmente tale termine il Traduttore potrà
richiedere che l’Editore manifesti la sua decisione entro i successivi 90
giorni.
Qualora la traduzione non venisse accettata perché non conforme ai criteri
stabiliti e alle indicazioni fornite dall’Editore ovvero contenesse errori
di interpretazione o insufficienze stilistiche tali da renderla non
pubblicabile senza un’adeguata revisione e ciò ad esclusivo giudizio
dell’Editore, quest’ultimo potrà a sua scelta liberarsi da ogni obbligo
restituendo la copia del dattiloscritto ovvero affidare ad altri la
revisione nel qual caso nessuna obiezione potrà essere mossa dal
Traduttore, cui spetterà la facoltà di chiedere che venga omessa
l’indicazione del suo nome: s’intende che l’Editore provvederà a versare
il compenso previsto, detratto il costo della revisione.
Qualora la traduzione richieda una sostanziale rielaborazione, l’Editore
si riserva altresì la facoltà di non menzionare il nome del Traduttore o
di affiancare a esso il nome del revisore e di ridurre il compenso.
9) Modifiche della traduzione
L’Editore si riserva la facoltà di introdurre nella traduzione
[previo consenso del traduttore e di farvi
apportare dal traduttore stesso] tutte le variazioni e
correzioni che riterrà necessarie per migliorarne l’aderenza allo spirito
dell’opera originale o per eventuali adattamenti giudicati necessari per
rendere l’opera più comprensibile al pubblico italiano. Qualora il
Traduttore non provvedesse ad apportare le modifiche richieste o vi
provvedesse con un ritardo superiore a otto giorni, l’Editore può
apportarle direttamente o farle apportare da altri, con facoltà di citarne
il contributo e di detrarne i costi. In questo caso il Traduttore può
richiedere che venga omessa l’indicazione del proprio nome.
10) Facoltà di non pubblicare la traduzione
[clausola nulla, in quanto si tratta di contratto
di edizione]
L’Editore si riserva la facoltà di non pubblicare la
traduzione o di cederla a terzi.
11) Correzione delle bozze
Il Traduttore si impegna, su richiesta dell’Editore, a correggere le
bozze con chiarezza e a restituirle entro otto giorni dal ricevimento.
Trascorso il termine l’Editore può considerare le bozze approvate per la
stampa Le maggiori spese dovute a correzioni o modificazioni apportate dal
Traduttore (escluse quelle per refusi) superiori al 5% del costo
della composizione verranno a lui addebitate.
12) Citazione del Traduttore
Il nome del Traduttore verrà citato con il dovuto rilievo nel
frontespizio o nel retro frontespizio dell’edizione a stampa nelle forme
d’uso. L’Editore si impegna a far sì che anche i terzi a cui dovesse
cedere eventualmente i diritti totali o parziali ai sensi del paragrafo 3
citino con il dovuto rilievo e nelle forme d’uso il nome del Traduttore.
13) Determinazione del compenso
Quale compenso per la traduzione e per la cessione dei diritti di cui al
paragrafo 2, l’Editore corrisponderà al Traduttore la somma di ***
lordi a cartella di 2000 battute, da corrispondersi all’approvazione della
traduzione, a 120 giorni data fattura o nota contabile equivalente.
A pubblicazione avvenuta il Traduttore riceverà
gratuitamente dall’editore n 3 copie dell’opera
15) Forma delle modifiche
Ogni eventuale modifica del contenuto del presente contratto sarà valida
e operante solo se fatta in forma scritta.
16) Efficacia delle cessioni a terzi
In caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi motivo esso
avvenga, la cessione a terzi dei diritti conserva piena efficacia
[varrebbe la pena specificare: qualora effettuata
prima dello scioglimento del contratto]
17) Autorità Giudiziaria competente
Solo
competente per ogni eventuale controversia derivante dal presente
contratto sarà il Foro ove ha sede l’Editore con esclusione di ogni altro
Foro alternativo o concorrente.
Qualora, come riteniamo, il contenuto della presente
lettera riporti correttamente quanto oggetto dei nostri precedenti
colloqui, la preghiamo di voler cortesemente restituircene copia da lei
sottoscritta in segno di accettazione e benestare e ulteriormente
sottoscritta per espressa approvazione ai sensi degli articoli 1341 e 1342
del Codice Civile degli articoli ivi elencati [
così formulata la clausola è nulla. Le singole clausole sensibili devono
essere specificamente indicate e specificamente sottoscritte]
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CONTRATTO N. 6
1. A conferma dei
precedenti accordi resta inteso che Ella ci fornirà, in qualità di autore
della traduzione, la traduzione dal *** del seguente volume ***
2. La traduzione,
completa in ogni sua parte incluse eventuali dediche, indici,
introduzioni, prefazioni, ringraziamenti, didascalie delle illustrazioni,
quarta di copertina, bandelle, dovrà avere carattere letterario nel
rispetto del testo originale; dovrà esserci consegnata su dischetto
(compatibile con Word-Office ‘97) e relativa stampata perfettamente
corrispondente al contenuto del dischetto medesimo. La traduzione dovrà
essere consegnata entro il termine, da considerare tassativo ed
essenziale, del ***
3. Qualora Ella
non rispettasse il termine di consegna come sopra stabilito o come
eventualmente prorogato di comune accordo, l’Editore potrà dichiarare
risolto con effetto immediato il presente contratto.
4. La traduzione
dovrà inoltre attenersi rigorosamente al nostro Prontuario di norme
redazionali in uso presso la nostra Casa editrice.
5. Quale
corrispettivo per la cessione di tutti i diritti di utilizzazione della
Sua traduzione, la Casa editrice Le corrisponderà un onorario “a forfait”
di Euro *** lordi per ogni cartella di 2.000 battute che saranno
conteggiate al computer. Tale compenso Le sarà versato entro 60 giorni
dalla consegna ed accettazione definitiva della traduzione.
Qualora la
traduzione contenesse, a esclusivo giudizio della Casa editrice, errori di
interpretazione o insufficienze stilistiche e/o espressive rispetto agli
standard qualitativi della stessa Casa editrice e che quindi fosse
necessaria una adeguata revisione, il costo di tale revisione verrà
detratto dal compenso sopra indicato.
6. Ella agendo per
sé, Eredi e aventi diritto a qualsiasi titolo, cede alla Casa editrice
tutti i diritti di utilizzazione economica [non
si tratta, dunque, di cessione dell'opera, ma solo dei diritti
sulla stessa. Come vedremo, questo ha influenza sulla clausola successiva]
della traduzione, compresi, a titolo esemplificativo, quelli dì
pubblicazione mediante stampa, di messa in commercio, di utilizzazione
audiovisiva e cinematografica, di elaborazione in altre forme letterarie o
artistiche, di riassunto, di compendio, di riproduzione di singole parti,
anche in unione ad altre opere o parti di esse, di sfruttamento in forma
elettronica, mediante fissazione su supporti, “on line” ed inserimento in
banche dati, ecc.
La cessione non
implica l’obbligo di pubblicazione da parte dell’Editore
[clausola nulla perché contraria a norma
imperativa di legge: il contratto di edizione, come è il presente accordo
in quanto prevede la cessione dei soli diritti, prevede quale
obbligo primario proprio la pubblicazione], mentre comprende la
facoltà della Casa editrice di utilizzare la traduzione in ogni forma e
modo, come di pubblicare il numero di edizioni e di ristampe che riterrà
più opportuno con una tiratura minima di 1.000 copie per edizione;
comprende inoltre la facoltà di trasferimento a terzi
[classico contratto di edizione a termine].
La durata della cessione è stabilita in
venti anni a decorrere dalla data di consegna, con clausola di tacita
rinnovazione in difetto di disdetta, da comunicare almeno un anno prima
della scadenza.
All’atto della pubblicazione, il
Traduttore riceverà in omaggio n. 3 copie del volume.
Voglia restituirci uno degli originali della presente da Lei firmato per
adesione.
Cordialmente,
IL TRADUTTORE
[manca la doppia sottoscrizione, ma questo va in
qualche modo a vantaggio del traduttore] |
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CONTRATTO N.7
In relazione agli accordi
intercorsi, Le affidiamo l'incarico di tradurre dalla lingua inglese verso
la lingua italiana il volume ***
Lei pertanto si impegna a:
1) consegnare la traduzione del volume sopra indicato entro il ***.
Trascorso tale termine, e dopo sollecito scritto dell'Editore, il presente
accordo si intende decaduto e nulla Le sarà dovuto per la parte di lavoro
eventualmente da Lei già effettuata;
2) effettuare una traduzione di qualità sia sotto l'aspetto linguistico
sia sotto l'aspetto tecnico-scientifico;
3) tradurre integralmente il testo originale dell'opera, senza omettere
capoversi o parti, salvo espressi accordi con la Direzione di Collana e
con l'Editore;
4) consegnare la traduzione in dattiloscritto e supporto informatico;
5) restituire il testo originale dell'opera da Lei tradotta;
6) fornire all'Editore un Suo profilo biografico e un cenno riassuntivo
critico dell'opera tradotta, da utilizzare per scopi commerciali e
propagandistici.
A fronte di quanto sopra elencato, Le verrà riconosciuta, alla consegna
della traduzione accompagnata dal materiale richiesto, la somma netta di
euro *** a cartella dattiloscritta (di formato standard 1.800 battute).
La preghiamo di consegnare copia della presente controfirmata per
accettazione.
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CONTRATTO N.8
Tra la *** S.r.l. con sede in ***,
P.I.***, nella persona dell’amministratore unico *** (di seguito indicato
come l’“Editore”)
e
la dott.ssa ***, nata a ---- il --/--/---- residente in via ---- [numero],
[CAP] Città - Codice Fiscale ------------ (di seguito indicato come il
“Traduttore” )
si conviene e stipula quanto segue:
1. L’Editore affida al
Traduttore, che accetta, l’incarico di tradurre in lingua italiana l’opera
dal titolo *** di ***..
2.
Il Traduttore, agendo per se, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo,
cede all’Editore in via esclusiva tutti i diritti di utilizzazione
economica della traduzione di cui al paragrafo 1 senza limiti
territoriali.
Pertanto si intendono ceduti i diritti
esclusivi di stampa e pubblicazione di ogni forma di edizione (come in
volume, periodico, fascicolo, dispensa, opera collettiva) o vendita, di
utilizzazione di tutto o di parte ad uso di antologie, compendi, raccolte,
dizionari, enciclopedie, di utilizzazione per ogni forma di pubblicità e
di promozione, di elaborazione e di trasformazione in ogni forma e con
ogni mezzo di riproduzione, di sfruttamento cinematografico, di diffusione
- anche previo adattamento - mediante trasmissioni radiofoniche e
televisive anche via filo o via satellite, di utilizzazione su supporti
sonori, videomagnetici, elettronici di ogni tipo quali, fra gli altri,
dischi, nastri, videocassette, CD, CD-Rom, CD-TV, banche di dati, di
autorizzazione del prestito o del noleggio.
3.
Il Traduttore autorizza l’Editore a cedere ad altri tutti i diritti
acquistati grazie al presente contratto, sia in tutto sia in parte, sia in
Italia sia all’estero.
4.
La cessione dei diritti di traduzione sopra elencati ha la durata di venti
anni dalla data di approvazione del dattiloscritto.
Il numero minimo di esemplari da
stamparsi per ogni edizione non sarà inferiore a 2.000 (duemila).
5.
Il Traduttore dichiara che la Traduzione è inedita; dichiara inoltre di
essere l’unico autore ed esclusivo proprietario e di avere tutte le
facoltà necessarie a stipulare il seguente contratto; garantisce, per
tutta la durata del contratto, il pacifico possesso e godimento dei
diritti ceduti; assicura che la traduzione non viola, né in tutto né in
parte, diritti di terzi né costituisce violazione di alcuna disposizione
legislativa civile o penale vigente facendo salvo l’Editore da tutti i
danni e spese che potessero provenirgli; si impegna a prestare, a
richiesta dell’Editore, la propria collaborazione e assistenza qualora il
pacifico godimento dei diritti ceduti venisse turbato da parte di terzi e
comunque a tenere indenne l’Editore dalle pretese o azioni di tali terzi.
Il Traduttore si impegna per tutta la
durata del presente contratto a non pubblicare o far pubblicare né in
proprio, né in collaborazione con altri, né in forma anonima, né sotto
pseudonimo, né con il nome di congiunti altra traduzione dell’opera
oggetto del presente contratto.
6.
Il Traduttore si impegna a consegnare il dattiloscritto dalla traduzione
(su dischetto o altro supporto magnetico, secondo le indicazioni ricevute
dall’Editore), completo, corretto e pronto per la stampa entro il ***.
Poiché il dattiloscritto non viene
consegnato in originale, in caso di perdita o distruzione per colpa
dell’Editore, questi è tenuto a rimborsare al Traduttore solamente il
costo materiale della copia.
Insieme con il testo della traduzione,
il Traduttore consegnerà un breve riassunto di ampiezza non superiore a
una cartella di 2000 battute nonché alcune proposte per il titolo
dell’edizione italiana.
7.
In caso di mancato rispetto del termine o dei termini di consegna di cui
al paragrafo 6 l’Editore ha il diritto di risolvere con effetto immediato
il presente contratto, inviando una dichiarazione a mezzo lettera
raccomandata che intende avvalersi della presente clausola risolutiva
espressa.
In tale dichiarazione l’Editore potrà
far salva l’efficacia del contratto per la parte già tradotta, consegnata
ed approvata.
Il diritto di risoluzione del
contratto di cui al comma 1 spetta anche nel caso in cui la traduzione non
fosse conforme ai criteri stabiliti e alle indicazioni fornite
dall’Editore ovvero contenesse errori di interpretazione o insufficienze
stilistiche tali da renderla non pubblicabile a insindacabile giudizio
dell’Editore.
8.
L’Editore si riserva la facoltà di introdurre nella traduzione e di farvi
apportare tutte le variazioni e correzioni che riterrà necessarie per
migliorare l’aderenza allo spirito dell’opera originale o per eventuali
adattamenti giudicati necessari per rendere l’opera più comprensibile al
pubblico italiano. Qualora il Traduttore non provvedesse ad apportare le
modifiche richieste o vi provvedesse con un ritardo superiore a 10 giorni,
l’Editore può apportarlo direttamente o farlo apportare ad altri, con
facoltà di citarne il contributo.
9.
È facoltà dell’Editore chiedere al traduttore la revisione totale o
parziale della traduzione qualora l’Editore rilevi che la traduzione non
risponda ai criteri e alle indicazioni della direzione Editoriale della
Casa Editrice.
9.1.
Il traduttore si impegna a consegnare il testo il più possibile privo di
errori ortografici e di battitura, effettuando una revisione e utilizzando
la correzione ortografica automatica del programma di scrittura in uso. Se
il numero complessivo di tali errori è superiore a tre ogni duemila
caratteri, il compenso dovuto per tale revisione verrà detratto dalla
somma globale stabilita quale corrispettivo della traduzione.
9.2.
In caso di revisione totale o parziale della
revisione della traduzione da parte di terzi, il costo della revisione
sostenuto dall’Editore verrà addebitato al Traduttore. In caso di
revisione il Traduttore ha la facoltà di chiedere che venga omessa
l’indicazione del proprio nome.
10.
L’Editore si riserva la facoltà di non pubblicare la traduzione pur
pagandola.
11.
Il nome del Traduttore verrà citato con il dovuto rilievo su
retrofrontespizio.
12.
Quale compenso per la traduzione per la cessione dei diritti di cui al
paragrafo 2, l’Editore corrisponderà al Traduttore la somma di euro ***
netti a forfait.
13.
A pubblicazione avvenuta il Traduttore riceverà gratuitamente dall’Editore
n. 1 copie dell’opera.
14.
Il pagamento verrà effettuato a 120 gg. dalla data di consegna della
traduzione.
15.
Solo competente per ogni eventuale controversia derivante dal presente
contratto sarà il Foro di ***, con esclusione di ogni altro Foro,
alternativo o concorrente.
Fatto in due originali in *** il ***.
Il
Traduttore L’Editore
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