Corte Europea: prestito e-book equiparato a prestito libro cartaceo
Una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea ha riconosciuto che il prestito di un libro elettronico può, a determinate condizioni, essere equiparato al prestito di un libro tradizionale. In tale situazione è applicabile l’eccezione di prestito pubblico, che prevede, in particolare, un’equa remunerazione degli autori.
Nei Paesi Bassi, il prestito di libri elettronici da parte di biblioteche pubbliche non rientra nel regime del prestito pubblico applicabile ai libri tradizionali. Attualmente, le biblioteche pubbliche mettono i libri elettronici a disposizione del pubblico su Internet, sulla base di accordi di licenza con i titolari dei diritti.
La Vereniging Openbare Bibliotheken, un’associazione che riunisce tutte le biblioteche pubbliche nei Paesi Bassi (VOB), ritiene che il regime per i libri tradizionali dovrebbe applicarsi anche al prestito digitale. In tale contesto, essa ha presentato un ricorso contro la Stichting Leenrecht, una fondazione incaricata della riscossione della remunerazione dovuta agli autori, al fine di ottenere una sentenza
dichiarativa in tal senso.
Il ricorso della VOB riguarda i prestiti organizzati secondo il modello “one copy, one user“, ossia il prestito della copia di un libro in formato digitale realizzato caricando tale copia sul server di una biblioteca pubblica e consentendo ad un utente di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer, fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e che, alla scadenza di tale periodo, la copia scaricata da tale utente non può più essere dal medesimo utilizzata.
Il Rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia, Paesi Bassi), investito della controversia, ritiene che la risposta alle domande della VOB dipenda dall’interpretazione delle disposizioni di diritto dell’Unione ed ha sottoposto alla Corte di giustizia diverse questioni pregiudiziali.
La Corte rileva, innanzitutto, che non sussiste alcun motivo determinante che consenta di escludere, in qualsiasi caso, il prestito di copie digitali e di oggetti intangibili dall’ambito di applicazione della direttiva. Tale conclusione è peraltro avvalorata dall’obiettivo perseguito dalla direttiva, ossia che il diritto d’autore deve adeguarsi ai nuovi sviluppi economici.
Inoltre, escludere completamente dall’ambito di applicazione della direttiva il prestito effettuato in formato digitale sarebbe contrario al principio generale che impone un alto livello di protezione in favore degli autori. La Corte precisa anche che gli Stati membri possono stabilire condizioni supplementari che possono innalzare il livello di tutela dei diritti degli autori oltre quanto esplicitamente previsto dalla direttiva.
Malgrado la sentenza della corte UE chiarisca che il prestito deve seguire il modello *una copia, un utente*, la Federazione degli Editori Europei (FEP) e l’associazione degli editori inglesi hanno definito la sentenza uno shock per l’editoria, in quanto il prestito di un e-book è molto diverso dal prestito di un libro tradizionale, essendo il prestito digitale sostanzialmente sinonimo di copia illegale.