Recepimento della Direttiva Copyright in Italia
Approvata definitivamente la Legge di delegazione Europea 2019-2020 che prevede il recepimento della Direttiva Copyright in Italia.
Dario Franceschini, Ministro della Cultura: “Grazie al lavoro di Governo e Parlamento, l’Italia è tra i primi paesi europei ad approvare la legge che porterà al recepimento della direttiva Ue sul diritto d’autore.”
Qui di seguito, alcuni passi della Direttiva che raccomandano maggiori tutele per gli autori, introducendo anche il fondamentale concetto di contrattazione collettiva:
(72) Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) si trovano tendenzialmente in una posizione contrattuale più debole quando concedono una licenza o trasferiscono i loro diritti, anche attraverso le proprie società, ai fini dello sfruttamento in cambio di una remunerazione, e tali persone fisiche necessitano della protezione prevista dalla presente direttiva per poter beneficiare appieno dei diritti, armonizzati a norma del diritto dell’Unione.
(73) La remunerazione degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbe essere adeguata e proporzionata al valore economico effettivo o potenziale dei diritti concessi in licenza o trasferiti, tenendo conto del contributo dell’autore o dell’artista (interprete o esecutore) all’opera o altri materiali nel suo complesso come pure di tutte le altre circostanze del caso, tra cui le pratiche di mercato o lo sfruttamento effettivo dell’opera. Un pagamento forfettario può costituire una remunerazione proporzionata, ma non dovrebbe rappresentare la norma. Gli Stati membri dovrebbero avere la libertà, tenendo conto delle specificità di ciascun settore, di definire casi specifici per il ricorso ai pagamenti forfettari. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di applicare il principio della remunerazione adeguata e proporzionata attraverso diversi meccanismi esistenti o di nuova introduzione, che potrebbero includere la contrattazione collettiva e altri meccanismi, a condizione che siano in linea con il diritto dell’Unione applicabile.
(74) Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) hanno bisogno di informazioni per poter quantificare il valore economico dei loro diritti che sono armonizzati a norma del diritto dell’Unione. È il caso, in particolare, delle persone fisiche che concedono una licenza o attuano un trasferimento di diritti ai fini dello sfruttamento in cambio di una remunerazione.
(75) Essendo tendenzialmente in una posizione contrattuale più debole nel concedere licenze o trasferire diritti, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) necessitano di informazioni per poter valutare il perdurante valore economico dei loro diritti rispetto alla remunerazione percepita all’atto della concessione o del trasferimento, ma spesso si imbattono in una mancanza di trasparenza. La condivisione di informazioni adeguate e accurate da parte delle controparti contrattuali o degli aventi causa è quindi importante ai fini della trasparenza e dell’equilibrio del sistema che disciplina la loro remunerazione. Tali informazioni dovrebbero essere: aggiornate, nell’ottica di consentire l’accesso a dati recenti; pertinenti per lo sfruttamento dell’opera o dell’esecuzione; complete, in modo da includere tutte le pertinenti fonti di proventi, inclusi se del caso i proventi derivanti dal merchandising. Per l’intera durata dello sfruttamento, le controparti contrattuali degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbero fornire le informazioni a loro disposizione su tutte le modalità di sfruttamento e su tutti i proventi a livello mondiale, con una cadenza adeguata al settore pertinente non inferiore a una volta all’anno. Le informazioni dovrebbero essere fornite in modo comprensibile agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) e dovrebbero consentire l’effettiva quantificazione del valore economico dei diritti in questione.
(77) Nel dare attuazione agli obblighi di trasparenza previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero tener conto delle specificità dei vari settori di contenuti, ad esempio del settore della musica, del settore audiovisivo e del settore dell’editoria, e tutti i portatori di interessi dovrebbero partecipare alle decisioni relative a tali obblighi settoriali specifici. Ove pertinente, si dovrebbe altresì tenere conto dell’importanza del contributo degli autori o degli artisti (interpreti o esecutori) rispetto al complesso dell’opera o esecuzione. Si dovrebbe prendere in considerazione l’eventualità di ricorrere alla contrattazione collettiva affinché i portatori di interessi raggiungano un accordo sulla trasparenza. Tali accordi dovrebbero assicurare agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) un livello di trasparenza uguale o più elevato rispetto ai requisiti minimi previsti dalla presente direttiva.
Il testo della Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.
Il comunicato del Ministero della Cultura