Pubblicato il giorno 25 gennaio 2022 Archiviato in: Normativa

Polonia, proposta di legge su tutele sociali per artisti e autori

Una notizia interessante per approfondire la riflessione sui diritti sociali dei traduttori italiani e sulle possibili soluzioni per garantire ai nostri autori le tutele previste per altri lavoratori.

In Polonia è in fase di elaborazione una proposta di legge per consentire agli artisti, scrittori inclusi, di registrarsi ufficialmente come professionisti e avere accesso a previdenza e assistenza, nonché ad altre forme di tutela sociale.
La proposta, elaborata dal Ministero della cultura e del patrimonio nazionale di concerto con le associazioni di categoria, dovrebbe essere sottoposta al vaglio del Parlamento entro l’anno.

La proposta prevede l’istituzione di una Camera degli Artisti, con un consiglio composto da 21 membri: 14 nominati dalle associazioni di categoria degli artisti e 7 da varie istituzioni statali. Il direttore della Camera sarebbe nominato dal Ministro della Cultura e dal consiglio.

L’articolo 39.2 della proposta prevede, inoltre, che gli artisti iscritti alla Camera il cui reddito medio mensile risulti inferiore dell’80% rispetto al salario medio nazionale possano presentare domanda affinché lo Stato copra dal 20 all’80% del contributo previdenziale richiesto.

Anna Nasiłowska, presidente dell’Associazione degli scrittori polacchi (SPP-Stowarzyszenia Pisarzy Polskich), pur definendo l’iniziativa come un passo nella giusta direzione, ha rimarcato che molti autori non potranno trarne vantaggio, essendo il lavoro dello scrittore spesso intermittente, svolto come seconda attività e con guadagni altalenanti. In poche parole, difficilmente inquadrabile.

La comunità degli artisti polacchi, tuttavia, sembra pensarla diversamente, a giudicare dai risultati di un’inchiesta del 2020 condotta dalla Uniwersytet SWPS di Varsavia su 60.000 artisti, 2830 dei quali operanti nel campo della letteratura.
L’88% dei rispondenti, infatti, si è detto favorevole a una qualche forma di regolamentazione specifica, che distingua gli artisti dalle altre categorie professionali. L’87% ha inoltre accolto positivamente l’ipotesi che gli artisti versino una quota ridotta di contributi previdenziali per avere accesso a un piano minimo di protezione sociale.

Fonte: Publishing Perspectives

Pubblicato il giorno 6 novembre 2021 Archiviato in: Normativa

Approvato decreto direttiva UE su diritto d’autore

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che recepisce la  Direttiva UE 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, tenendo conto di alcune osservazioni espresse dalle commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato.
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Pubblicato il giorno 6 agosto 2021 Archiviato in: Normativa

Italia adotta direttiva UE su diritto d’autore

Il Consiglio dei Ministri ha adottato lo schema preliminare di decreto legislativo che recepisce la Direttiva UE 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che adesso passerà all’esame del Parlamento per poi essere adottato definitivamente dal Cdm.
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Pubblicato il giorno 22 aprile 2021 Archiviato in: Normativa

Recepimento della Direttiva Copyright in Italia

Approvata definitivamente la Legge di delegazione Europea 2019-2020 che prevede il recepimento della Direttiva Copyright in Italia.
Dario Franceschini, Ministro della Cultura: “Grazie al lavoro di Governo e Parlamento, l’Italia è tra i primi paesi europei ad approvare la legge che porterà al recepimento della direttiva Ue sul diritto d’autore.”

Qui di seguito, alcuni passi della Direttiva che raccomandano maggiori tutele per gli autori, introducendo anche il fondamentale concetto di contrattazione collettiva:

(72) Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) si trovano tendenzialmente in una posizione contrattuale più debole quando concedono una licenza o trasferiscono i loro diritti, anche attraverso le proprie società, ai fini dello sfruttamento in cambio di una remunerazione, e tali persone fisiche necessitano della protezione prevista dalla presente direttiva per poter beneficiare appieno dei diritti, armonizzati a norma del diritto dell’Unione.

(73) La remunerazione degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbe essere adeguata e proporzionata al valore economico effettivo o potenziale dei diritti concessi in licenza o trasferiti, tenendo conto del contributo dell’autore o dell’artista (interprete o esecutore) all’opera o altri materiali nel suo complesso come pure di tutte le altre circostanze del caso, tra cui le pratiche di mercato o lo sfruttamento effettivo dell’opera. Un pagamento forfettario può costituire una remunerazione proporzionata, ma non dovrebbe rappresentare la norma. Gli Stati membri dovrebbero avere la libertà, tenendo conto delle specificità di ciascun settore, di definire casi specifici per il ricorso ai pagamenti forfettari. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di applicare il principio della remunerazione adeguata e proporzionata attraverso diversi meccanismi esistenti o di nuova introduzione, che potrebbero includere la contrattazione collettiva e altri meccanismi, a condizione che siano in linea con il diritto dell’Unione applicabile.

(74) Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) hanno bisogno di informazioni per poter quantificare il valore economico dei loro diritti che sono armonizzati a norma del diritto dell’Unione. È il caso, in particolare, delle persone fisiche che concedono una licenza o attuano un trasferimento di diritti ai fini dello sfruttamento in cambio di una remunerazione.

(75) Essendo tendenzialmente in una posizione contrattuale più debole nel concedere licenze o trasferire diritti, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) necessitano di informazioni per poter valutare il perdurante valore economico dei loro diritti rispetto alla remunerazione percepita all’atto della concessione o del trasferimento, ma spesso si imbattono in una mancanza di trasparenza. La condivisione di informazioni adeguate e accurate da parte delle controparti contrattuali o degli aventi causa è quindi importante ai fini della trasparenza e dell’equilibrio del sistema che disciplina la loro remunerazione. Tali informazioni dovrebbero essere: aggiornate, nell’ottica di consentire l’accesso a dati recenti; pertinenti per lo sfruttamento dell’opera o dell’esecuzione; complete, in modo da includere tutte le pertinenti fonti di proventi, inclusi se del caso i proventi derivanti dal merchandising. Per l’intera durata dello sfruttamento, le controparti contrattuali degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbero fornire le informazioni a loro disposizione su tutte le modalità di sfruttamento e su tutti i proventi a livello mondiale, con una cadenza adeguata al settore pertinente non inferiore a una volta all’anno. Le informazioni dovrebbero essere fornite in modo comprensibile agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) e dovrebbero consentire l’effettiva quantificazione del valore economico dei diritti in questione.

(77) Nel dare attuazione agli obblighi di trasparenza previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero tener conto delle specificità dei vari settori di contenuti, ad esempio del settore della musica, del settore audiovisivo e del settore dell’editoria, e tutti i portatori di interessi dovrebbero partecipare alle decisioni relative a tali obblighi settoriali specifici. Ove pertinente, si dovrebbe altresì tenere conto dell’importanza del contributo degli autori o degli artisti (interpreti o esecutori) rispetto al complesso dell’opera o esecuzione. Si dovrebbe prendere in considerazione l’eventualità di ricorrere alla contrattazione collettiva affinché i portatori di interessi raggiungano un accordo sulla trasparenza. Tali accordi dovrebbero assicurare agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) un livello di trasparenza uguale o più elevato rispetto ai requisiti minimi previsti dalla presente direttiva.

Il testo della Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

Il comunicato del Ministero della Cultura

Pubblicato il giorno 17 ottobre 2020 Archiviato in: Normativa Risorse

MIBACT, 5 milioni di euro per i traduttori editoriali

il Ministro Dario Franceschini ha firmato il decreto finalizzato a compensare l’impatto economico negativo sui traduttori editoriali, conseguente all’adozione delle misure di contenimento della pandemia.
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Pubblicato il giorno 5 giugno 2020 Archiviato in: Normativa Risorse

Sostegno eccezionale del MIBACT per autori, artisti e mandatari

Al via le domande per il sostegno del MIBACT a beneficio di autori, artisti e mandatari in questo momento di grave difficoltà per il settore culturale.

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Pubblicato il giorno 11 febbraio 2020 Archiviato in: Editoria Normativa

Legge sul libro e la lettura

È stata approvata dal Senato la nuova Legge sul libro e la lettura. Nel seguito una sintesi delle novità.

Piano nazionale per la promozione della lettura
Il Ministero per i Beni Culturali adotterà ogni tre anni il Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura, finanziato con 4.350.000 euro all’anno e predisposto, coordinato e attuato dal Centro per il Libro e la Lettura.

Incremento Tax credit per le librerie
La legge incrementa di 3.250.000 euro il credito di imposta di cui possono usufruire le librerie.

Card cultura da 100 euro per l’acquisto di libri
Le famiglie economicamente svantaggiate disporranno di una carta elettronica di 100 euro da utilizzare, entro un anno, per l’acquisto di libri.

Capitale italiana del libro
A partire dal 2020, il Consiglio dei Ministri sceglierà ogni anno la Capitale italiana del libro sulla base dei progetti delle città candidate. La Capitale italiana del libro riceverà un finanziamento di 500.000 euro per la realizzazione di progetti.

Riduzione degli sconti
Per sostenere le piccole librerie viene modificata la legge sul prezzo dei libri portando al 5% la percentuale massima di sconto, elevata al 15% per i soli libri scolastici. Restano escluse le vendite alle biblioteche. In alcuni mesi dell’anno, stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, le case editrici potranno offrire sconti promozionali, purché non superiori al 20%. Negli stessi mesi, anche le librerie e i punti vendita potranno offrire sconti fino al 15% del prezzo di copertina.

Nasce l’Albo delle Librerie di Qualità

Il Ministero dei beni culturali riconoscerà la qualifica di Libreria di Qualità alle librerie caratterizzate da servizi innovativi, continuità, diversificazione dell’offerta e realizzazione di iniziative di promozione culturale. (per approfondire)

Un milione di euro per la formazione dei bibliotecari delle scuole

Previsto un fondo di un milione di euro per formare il personale impegnato nella gestione delle biblioteche scolastiche.

La legge ha suscitato reazioni di segno opposto da parte delle associazioni degli editori.
Il presidente dell’AIE-Associazione Italiana Editori, Ricardo Franco Levi, ha bollato la riduzione degli sconti sui prezzi di vendita come una perdita per i lettori, ipotizzando 75 milioni di euro di aggravio per le tasche dei lettori e 2mila posti di lavoro a rischio.
Il presidente dell’ADEI-Associazione degli Editori Indipendenti, Marco Zapparoli, invece, ha salutato con favore la legge, definendola “una bella pagina per il nostro Paese” e “un cambio di passo” che porterà l’Italia sullo stesso binario di Francia, Germania e Spagna. Dello stesso parere Ali Confcommercio e Federcartolai Confcommercio, come anche il Presidente dell’Associazione Librai Italiani, Paolo Ambrosini, convinto che la nuova legge offrirà un valido sostegno alle librerie.

Approfondimento: MinervaWeb

Pubblicato il giorno 29 maggio 2019 Archiviato in: Formazione Normativa Risorse

Guide des auteurs de livres 2019, vademecum per autori francesi

La Guide des auteurs de livres, elaborata dal Centre National du Livre, la Société des Gens De Lettres et la Fédération Interrégionale du Livre et de la Lecture, intende accompagnare gli autori francesi (scrittori, traduttori, illustratori…) in un settore professionale sempre più complesso dal punto di vista giuridico, sociale e fiscale.
Nella Guida, scaricabile gratuitamente, si trovano risposte a quesiti sul diritto d’autore, il contratto di edizione, la remunerazione, il regime fiscale, le sovvenzioni pubbliche e private e molti altri aspetti riguardanti il settore del libro.

La Guida è scaricabile dalla sezione Inchieste del sito Biblit.

 

Pubblicato il giorno 10 settembre 2018 Archiviato in: Normativa

C.E.D. adotta contratto modello del sindacato STRADE-SLC CGIL

Il 1 agosto 2018 a Bologna la Sezione traduttori editoriali Strade, insieme alla rappresentanza locale di Slc-Cgil, ha stipulato un accordo col Centro Editoriale Dehoniano (C.E.D.) per l’adozione del contratto modello di edizione di traduzione.
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Pubblicato il giorno 2 luglio 2018 Archiviato in: Normativa Risorse

CEATL, Linee guida per i contratti di traduzione

Il CEATL-Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires ha pubblicato, il 10 maggio 2018, una serie di linee guida sui contratti di edizione di traduzione per una corretta ed equa cessione dei diritti d’autore. Qui di seguito alcuni punti fondamentali.

Link alla versione integrale del documento in lingua italiana in calce a questo articolo e nella sezione Normativa del sito.

 
È imperativo che traduttore e committente stipulino un contratto prima dell’inizio del lavoro. Tale contratto deve avere forma scritta, deve essere basato su contratti tipici, ove esistenti (per “contratto tipico” si intende un contratto che per contenuto e forma è disciplinato dalla normativa e che viene designato in modo specifico, es. “contratto di edizione”), o su contratti convenuti tra le associazioni di categoria degli autori e degli editori e, in ultimo, deve essere oggetto di una negoziazione reale basata sulle specificità dell’incarico.

La cessione dei diritti deve riguardare una sola edizione a stampa o avere una durata limitata nel tempo, non eccedente i 10 anni.
Nel caso in cui non siano previste royalty, la durata deve essere minore.

I diritti ceduti e le condizioni di tale cessione devono essere oggetto di negoziazione. Il contratto non può prevedere la cessione in blocco dei diritti né la cessione dei diritti di utilizzazione economica del lavoro tramite tecnologie non ancora esistenti né la cessione di eventuali diritti previsti in futuro dalla normativa.

Il contratto deve rispettare i diritti morali dell’autore stabiliti dalla Convenzione di Berna, in particolare, il diritto alla paternità dell’opera e il diritto di integrità dell’opera (cioè, il diritto di conoscere e approvare eventuali modifiche del proprio testo attraverso un corretto processo di revisione e correzione delle bozze di stampa).

Il compenso spettante al traduttore deve essere oggetto di negoziazione e deve tenere conto della lunghezza e della complessità del testo, come anche di altri fattori (esperienza del traduttore, prospettive di vendita…).

Il contratto dovrebbe prevedere anche un pagamento in royalty e, in caso negativo, dovrebbe comunque consentire al traduttore di partecipare al successo dell’opera, prevedendo un ulteriore compenso al raggiungimento di una certa soglia di vendite stabilita. Il traduttore dovrebbe ricevere, inoltre, una percentuale dei profitti derivanti da utilizzi secondari dell’opera quali audiolibri, e-book, book club, ecc.

Non sono accettabili contratti che prevedono il pagamento alla pubblicazione dell’opera. Il pagamento deve essere collegato alla consegna o all’accettazione della traduzione, che in ogni caso non può avvenire oltre un mese dalla consegna.

L’editore deve inviare regolarmente al traduttore un rendiconto sulle vendite dell’opera anche se il contratto non prevede royalty, in modo che il traduttore possa essere informato sulle modalità di sfruttamento dell’opera e sui profitti da essa generati.

Scarica il documento integrale in versione originale inglese: Guidelines for Fair Contracts
Scarica il documento integrale in versione italiana